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F.A.Q.

Cosa è una asta giudiziaria?

L’asta giudiziaria è un’attività processuale con cui si dispone la vendita forzata di uno o più beni di proprietà di una persona fisica o giuridica gravata da debiti insoluti. Obiettivo dell’asta è ottenere una liquidità che sia in grado di soddisfare, in tutto o in parte, i creditori procedenti o intervenuti nel processo.

Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del debitore, può partecipare all’asta mediante l’offerta di una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà del bene messo in vendita.

Ogni informazione relativa al bene in vendita può essere acquisita tramite il nostro portale specializzato www.auctionitalia.eu almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte

Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato e al tipo di vendita. Per questo motivo, prima di partecipare all’asta, è importante leggere attentamente i documenti ufficiali della vendita (ordinanza di vendita, avviso, perizia) e consultare ogni altro documento che la Auction Italia Investiments mette a disposizione dei propri clienti (es. foto, planimetrie, filmati, virtual tour 360°).

Prima di presentare la propria offerta, la nostra società contattare il Custode Giudiziario nominato dal Giudice per prenotare la visita dell’immobile in vendita.

Per partecipare alla vendita è necessario presentare, entro i termini stabiliti, idonea domanda di partecipazione/offerta irrevocabile d’acquisto (in base al tipo di vendita), unitamente al deposito cauzionale e ai documenti previsti indicati nell’avviso di vendita.

Perché un immobile va all'asta?

L’asta immobiliare giudiziaria, nel processo esecutivo o fallimentare, realizza la vendita di un immobile di proprietà della persona fisica o giuridica, detta esecutato, che subisce l’espropriazione del bene a causa di un debito insoluto nei confronti del creditore. Pertanto un immobile va in asta quando ci troviamo in presenza di un creditore che, munito di titolo esecutivo, come ad esempio un atto di mutuo, si rivolge al Tribunale il quale, nella persone del G.E., invia al debitore un precetto con il quale si dà un’ultima possibilità al debitore di far fronte ai propri debiti. Se il debitore, nel lasso di tempo consentitogli, non adempie a quanto intimatogli dal Giudice, si dà il via alla vera e propria azione esecutiva.

Quando si verifica il pignoramento di un immobile?

Quando il debitore a cui è stato inviato il precetto non procede al pagamento degli insoluti nei confronti del creditore, ha inizio il pignoramento dell’immobile. Il debitore esecutato manterrà la proprietà dell’immobile oggetto di pignoramento (e l’eventuale diritto di abitarvici) fino al rilascio del decreto di trasferimento.

Il debitore esecutato può affittare o vendere un immobile pignorato?

Il debitore può affittare l’immobile pignorato solo se autorizzato dal Giudice dell’Esecuzione.

Potrà invece vendere l’immobile privatamente fino a venti giorni prima dell’asta senza incanto, evitando così la prosecuzione del procedimento esecutivo e riuscendo ad estinguere il debito nei confronti del creditore.

E’ possibile visitare il bene in vendita?

Per poter visitare il bene è necessario rivolgersi al "Custode Giudiziario".

Chi può partecipare alle vendite giudiziarie?

Come indicato nel Codice di Procedura Civile, art. 579 – "Persone Ammesse agli Incanti" – tutti, eccetto il DEBITORE, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Come posso preparare la domanda per partecipare alle aste?

La nostra società offre assistenza anche per la redazione dell’offerta, avendo riguardo al rispetto degli obblighi formali e procedurali.

Cosa devo fare per partecipare ad una vendita senza incanto?

L’offerente per poter partecipare ad una vendita senza incanto deve depositare (nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di riferimento o c/o lo studio del Professionista Delegato alla Vendita) entro i termini indicati nell’Ordinanza o nell’Avviso di Vendita, offerta su un foglio munito di marca da bollo da Euro 16,00 con indicazione del nr. della procedura e, nel caso di più lotti, del lotto che si intende acquistare, delle generalità dell’offerente, se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa e del prezzo che intende offrire. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare NON trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto.

L’offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato (art. 568 c.p.c.) e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L’offerente è tenuto a presentarsi il giorno della gara nel luogo indicato in ordinanza o nell’avviso di vendita.

In caso di più offerte valide, viene indetta dal Giudice dell’esecuzione o dal Delegato, una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo base d'asta il valore dell'offerta più alta. In caso di mancanza di offerte, il Giudice può decidere se disporre l’aggiudicazione a favore del maggior offerente oppure ordinare la vendita con incanto.

Prima di formulare le offerte è necessario consultare l’ordinanza o l’avviso di vendita e la perizia di stima dell’immobile.

Cosa devo fare per partecipare ad una vendita con incanto?

L’offerente per poter partecipare ad una vendita con incanto deve depositare (nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di riferimento o c/o lo studio del Professionista Delegato alla Vendita) entro i termini indicati nell’Ordinanza o nell’Avviso di Vendita, domanda su un foglio munito di marca da bollo da Euro 16,00 con indicazione del nr. della procedura e, nel caso di più lotti, del lotto che si intende acquistare, delle generalità dell’ offerente, se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa.

Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare NON trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base di vendita.

L’incanto ha luogo davanti al Giudice dell’Esecuzione o al Professionista Delegato alla Vendita.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Prima di formulare le offerte è necessario consultare l’ordinanza o l’avviso di vendita e la perizia di stima dell’immobile.

Che cosa si intende per "Aumento di un quinto"?

In seguito alla vendita con incanto è possibile fare offerte di acquisto, entro il termine di dieci giorni, purché il prezzo offerto superi di un quinto quello raggiunto durante l’asta. (art. 584 c.p.c.).

In caso di aggiudicazione, come mi devo comportare?

In presenza di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve versare nel termine e nel modo fissato dall'ordinanza di vendita il prezzo oltre le imposte.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel termine stabilito, il Giudice pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita dell’ intera cauzione (10%) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (art. 587 c.p.c.)

Quali altre spese devo sostenere oltre al prezzo di aggiudicazione?

Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.).

Di tutte le ipoteche e pignoramenti è ordinata la cancellazione tramite il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale.

Le tasse per la cancellazione sono a carico del ricavo d'asta, quelle di voltura e trascrizione a carico dell'aggiudicatario, salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita.

In caso di vendita davanti al Professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva.

La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione, salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come da D.M. N. 313 del 25/05/1999.

Entro quanto tempo devo provvedere al saldo?

L'aggiudicatario, entro 120 giorni dall'aggiudicazione (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita), dovrà versare in Cancelleria il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione, con le forme del deposito giudiziario o, in caso di vendita delegata al professionista, mediante assegno circolare intestato al professionista da depositare nello studio dello stesso (salvo diversa indicazione nell'ordinanza e avviso di vendita).

In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto.

Se non mi aggiudico il bene, quando vengono restituiti gli assegni versati?

In caso di esito negativo, gli assegni depositati vengono restituiti subito dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbiamo omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo.

Posso visionale l'immobile prima dell'acquisto?

La legge stabilisce che il giudice dell’esecuzioni, in previsione della vendita, nomini un custode giudiziario e stabilisca nella sua ordinanza le modalità con i quali gli interessati all'acquisto possono visionare i beni stessi.

Il custode, previo appuntamento, accompagna in loco gli interessati.

Posso richiedere un mutuo per acquistare un immobile all'asta?

E’ stata definita tra l’Associazione Bancaria Italiana e i Tribunali una “Convenzione per l’erogazione dei mutui agli aggiudicatari”, in virtù della quale la stipula dell’atto di mutuo con concessione dell’ipoteca avviene contestualmente al decreto di trasferimento. Il mutuo “convenzionato” facilita la partecipazione alle aste giudiziarie di tutti coloro che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria”.

L’elenco delle banche aderenti alla convenzione è pubblicato sul sito www.abi.it/Pagine/Normativa/Affari-Legali/Procedure-esecutive-Aste-immobiliari.aspx.

È inoltre possibile contattare altre banche per richiedere informazioni a proposito.

Se l'immobile che mi sono aggiudicato è occupato, come mi devo comportare?

Il Giudice, emessa l’ordinanza di vendita e non oltre l’aggiudicazione, ordina la liberazione dell’immobile, ad esclusione del caso in cui l’immobile sia occupato con titolo opponibile alla procedura (ad esempio un contratto di affitto regolarmente registrato con data anteriore al pignoramento).

Il Custode si attiverà per sgomberare l’immobile che verrà consegnato libero da persone e cose.

Gli immobili sono soggetti ad iva o imposta di registro? Se si, in quali termini?

Come per le normali vendite immobiliari, oltre al prezzo di aggiudicazione, bisognerà pagare le imposte sul trasferimento (Imposta di registro o IVA, imposta ipotecaria e catastale, bolli); è possibile usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste anche per le vendite private (benefici prima casa, benefici coltivatori diretti, ecc..).

Che informazioni trovo su questo sito?

In questo portale vengono inserite le più rilevanti aste giudiziarie immobiliare sul territorio nazionale, con i relativi riferimenti per potervi partecipare anche con l’assistenza della società Auction Italia Investments. I servizi offerti dalla stessa sono consultabili nella sezione “Servizi” di questo portale.

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